INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE – PROCEDURA

Con Deliberazione di C.C. n. 48 del 30/09/2022 è stato approvato il Regolamento per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione.

Secondo quanto disposto dal citato Regolamento, ogni istanza (autorizzazione/SCIA/comunicazione) deve essere presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive - secondo la procedura in questo indicata.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE (art. 3):

Istanza di Autorizzazione (valenza unica anche per tutti gli altri Enti/uffici coinvolti nel procedimento); copia dell’istanza viene contestualmente inoltrata all’ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione.

Durata del Procedimento: 90 giorni a seguito dei quali scatta il silenzio assenso.

Il SUAP provvede a dare pubblicità dell’istanza per il tramite dell’Albo Pretorio.

In caso di necessità di acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, nulla osta ecc… il responsabile del procedimento convoca una Conferenza dei Servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.

PROCEDURE SPECIALI: (art. 3bis)

Per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt è prevista la presentazione di una SCIA con contestuale inoltro anche all’ARPA la quale si pronuncia entro 30 giorni.

Sono soggette a autocertificazione di attivazione le installazioni e le modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’acesso a reti di comunicazione a uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 Watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0.5 mq.  Dette autocertificazioni devono essere inviate, contestualmente all’attuazione dell’intervento, all’Ente di competenza e agli organi di controllo ex art 14 della L. 36/2001.

PROCEDURE PER IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE (art. 13)

Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza; l’installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all’art. 13 del regolamento.

In questi casi è prevista la sola comunicazione di avvio lavori al SUAP almeno 30 giorni prima della collocazione indicando l’ubicazione dell’impianto, le caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate e ogni altra informazione utile per legge. E’ necessario il parere favorevole dell’ARPA.

Qualora l’installazione non superi i 7 giorni di permanenza è sufficiente inviare una autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento al SUAP, agli organismi competenti di controllo nonché a ulteriori Enti di competenza.

Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti allo stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all’atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

Le istanze, SCIA, Comunicazioni e Autocertificazioni, devono essere inviate al SUAP al seguente indirizzo PEC: suap@comunegenzanodiromapec.it