L’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017 in esecuzione di quanto ammesso al comma 9 dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio ai sensi della lett.a) co.1 art.1 L.R. 8/2012.
Come per la procedura ordinaria:
vige l'obbligo di presentare al Comune il progetto degli interventi che si intende intraprendere con divieto di avviare i lavori fino a quando non se ne sia ottenuta l'autorizzazione;
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;
è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.