Accesso agli atti documentale (legge 241/90)

  • Servizio attivo
Riguarda il potere/diritto del cittadino ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
La presente procedura non si applica alle richieste di accesso agli atti civico e generalizzato ai sensi dell'art 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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A chi è rivolto

A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il cittadino interessato può richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

 

Descrizione

È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90)

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:

  • amministrazioni dello Stato;
  • aziende autonome;
  • enti pubblici;
  • concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.

Pertanto, è compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Come fare

L'istanza deve pervenire al Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi 81 – 00045 Genzano di Roma secondo una delle modalità di seguito elencate:

Non è previsto nessun pagamento al momento dell'istanza, solo a seguito dell'istruttoria è previsto un eventuale pagamento dei diritti di ricerca e dei costi di riproduzione .

Invio telematico è esente da costi di riproduzione, per il rilascio di copie cartacee è previsto il pagamento dei costi di riproduzione con le medesime modalità di pagamento (PagoPA).

 

Cosa serve

Modulo di richiesta di accesso atti debitamente compilato e corredato:

  • Di un documento di riconoscimento;
  • Eventuale delega al deposito della richiesta di accesso e/o al ritiro degli atti;
  • Eventuale documentazione in copia attestante la posizione legittimante;
  • SPID CIE per la presentazione on line dell'istanza sul servizio digitale "Accesso agli atti"

E’ fondamentale che la richiesta di accesso sia sempre motivata.

Cosa si ottiene

L’amministrazione fornirà al richiedente:

  • il/i documento/i richiesti;
  • copia integrale o estratti significativi.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dall'invio dell'istanza

Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di ricezione dell’atto di iniziativa da parte degli uffici comunali. Qualora l’istanza non sia regolare, il responsabile del procedimento né da comunicazione all’interessato. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell’istanza regolarizzata. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all’interessato.

Quanto costa

Non è previsto nessun pagamento al momento dell'istanza, solo a seguito dell'istruttoria è previsto un eventuale pagamento dei diritti di ricerca pari a Euro 50,00.

Invio telematico è esente da costi di riproduzione.

Il rilascio di copie cartacee è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione tramite PAGO PA

Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente.

Costi per la riproduzione (solo in caso di riproduzione cartacea per richiesta di copia conforme all’originale ) come di seguito riportato:

  • Fotocopia facciata A4 € 0,30;
  • Fotocopia Fronte/Retro A4 € 0,40;
  • Fotocopia facciata A3 € 0,50;
  • Fotocopia Fronte/Retro A3 € 0,60;

Accedi al servizio

Puoi richiedere l’iscrizione a Accesso agli atti documentale (legge 241/90) direttamente online tramite identità digitale.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Via Italo Belardi 81, 00045

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio URP-Protocollo

Via Italo Belardi 81, 00045


Codice dell'ente erogatore

c_d972

Ultimo aggiornamento: 27/01/2025, 12:16

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