Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di
dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni, compatibilmente con la disponibilità degli spazi.
Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli
enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui
citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito
non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per
il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 37 – 38 – 39 Regolamento Cup