A chi è rivolto
Gli intestatari del verbale che hanno necessità di ricorrere al Prefetto per richiedere annullamenti di verbali e archiviazione di sanzioni pecuniarie.
Il ricorso va presentato entro 60 gg. dal giorno della notifica.
Descrizione
Il ricorso al prefetto viene esperito attraverso il Comando della Polizia Locale contro la violazione di articoli del Codice della Strada.
E' consentito ai cittadini che abbiano ricevuto un verbale di violazione del Codice della Strada ed hanno necessità di ricorrere al Prefetto per richiedere annullamenti di verbali e archiviazione di sanzioni pecuniarie.
Come fare
L’intestatario del verbale (trasgressore o gli altri soggetti responsabili), se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, può proporre ricorso al Prefetto di Roma, in carta libera o utilizzando apposito modulo di ricorso e allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.
Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Locale, via Roma, 31/A - 00045 Genzano di Roma - RM;
- con raccomandata a.r. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma.
Cosa serve
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si fa ricorso e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare. Eventualmente si può chiedere l’audizione personale.
Cosa si ottiene
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
- ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando di Polizia Locale, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
- ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza-ingiunzione motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
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Sede Polizia Locale, Via Roma 31/A, 00045
Ulteriori informazioni
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.
IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Documenti
Modulo per ricorso al Prefetto attraverso la Polizia Locale
Il ricorso al prefetto viene esperito attraverso il Comando della Polizia Locale o di iniziativa privata contro la violazione di articoli del Codice della Strada.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni_accesso servizi.pdf
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