Macellazione domiciliare dei suini e altre specie

Dettagli della notizia

Regole e adempimenti relativi al corretto svolgimento delle macellazioni domiciliari.

Data:

23 ottobre 2026

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

La macellazione domiciliare è vincolata al rispetto delle norme sul benessere animale, sulla gestione dei sottoprodotti che ne derivano, sulla profilassi delle malattie infettive e sulle misure di prevenzione e sorveglianza dell'infezione da "Peste Suina Africana".
Il Presidente della Regione Lazio ha emesso l'Ordinanza relativa alla "Peste Suina Africana" con la quale è stata istiuita una zona infetta che interessa diversi comuni in provincia di Roma.

Gli utenti sono invitati  a contattare le segreterie degli uffici del Servizio Veterinario Area B siti in Via Sannibale 10/12 Albano Laziale (RM) (06/93273101-3102) e in Piazza San Francesco 1 Nettuno (RM) (06/93276126), per ricevere le informazioni necessarie.

La domanda di macellazione corredata di:

  1. ricevuta di versamento, che comprende la tariffa forfettaria per la visita ispettiva e le spese relative all'esame trichinoscopico;
  2. modello 4, acquisito al momento dell'acquisto dei capi;
  3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, completa di documento di identità in corso di validità

    dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data prevista per la macellazione.

La modulistica potrà essere richiesta inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: igiene.alimenti@aslroma6.it, oppure sarà consultabile accedendo al sito aziendale della ASL ROMA 6, cliccando al seguente link: https://www.aslroma6.it/dipartimenti-sanitari/dipartimento-di-prevenzione/servizio-veterinario-area-b/modulistica

Possono essere sottoposte a macellazione domiciliare le seguenti specie animali:

  • SUINI 4 adulti o 10 suinetti
  • BOVINI 2 capi ≤ 12 mesi
  • OVICAPRINI 6 capi ≤ 8 mesi ai quali non deve essere ancora spuntato alcun incisivo permanente
  • POLLAME, LAGOMORFI E PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA fino a 500 capi

Per poter effettuare la macellazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • certificati sanitari: Modello 4 e codice stalla;
  • macellazione in zona rurale.


A tutela del benessere animale, come previsto dal Regolamento CE n. 1099/2009, la macellazione deve essere effettuata da personale qualificato, con particolare attenzione, tra l'altro alle corrette modalità di contenimento e stordimento dell'animale.
Di dette procedure deve essere prodotta autocertificazione.
In alternativa la macellazione può essere effettuata presso macelli autorizzati.
 

Non è consentita:

  • la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
  • la commercializzazione a qualsiasi titolo delle carni ottenute e dei prodotti da esse derivati;
  • la macellazione di animali con evidenti segni di malattia o non in perfetto stato di salute.

Azioni esecutive e sanzioni:

  • La macellazione a domicilio eseguita in assenza di comunicazione preventiva alla UOC S.I.A.O.A. Servizio Veterinario Area B, o quando la stessa ne abbia espresso divieto, configura condotta illecita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 193/2007;
  • La commercializzazione delle carni degli animali macellati a domicilio e/o dei prodotti da queste derivati configura condotta illecita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 193/2007;
  • La macellazione eseguita senza il rispetto delle norme di protezione degli animali durante la macellazione, ove non costituisca reato di maltrattamento di animali, costituisce condotta illecita ai sensi del D. LGS. 131/2013.
     

Si allegano alla presente i modelli da utilizzare per la richiesta di macellazione domiciliare e il dettaglio dei versamenti da effettuare.

 

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