L’autenticazione della firma elettorale è la possibilità – riconosciuta dalla legge a determinati soggetti indicati in modo specifico – di poter autenticare le firme durante il procedimento elettorale, ossia per:
- la presentazione o l'accettazione delle candidature per l'elezione di organi politici elettivi;
- la presentazione di richieste di referendum o di proposte di legge di iniziativa popolare.
Le sottoscrizioni posso essere autenticate dai seguenti soggetti: notai; giudici di pace; cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali; segretari delle procure della Repubblica; i membri del Parlamento; i consiglieri regionali; i presidenti delle province; i sindaci metropolitani; i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i componenti della conferenza metropolitana; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i consiglieri provinciali; i consiglieri metropolitani; i consiglieri comunali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.