Il rilascio dell’attestazione obbligatoria per l’affitto a canone concordato.
Il rilascio è regolamentato dai commi 8 dell’art. 1, 8 dell’art. 2 e 5 dell’art. 3 del decreto del Mit e del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 2017.
L’attestazione può essere rilasciata dai sindacati degli inquilini e dalle associazioni della proprietà edilizia ed è necessaria per:
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beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato;
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per l’applicazione della cedolare secca al 10%;
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per le riduzioni Irpef;
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per l’imposta di registro per i contratti non assistiti.
Secondo il regolamento, il contratto di affitto a canone concordato può essere attivato per i contratti della durata di:
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3 anni + 2 di rinnovo (o 3) per le abitazioni;
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da 6 a 36 mesi per gli studenti universitari;
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da 1 a 18 mesi per i contratti transitori.