Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli
enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui
citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito
non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva,
esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per
il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.