Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) prevede che le separazioni, i divorzi e la modifica delle relative condizioni possano essere effettuate:
- tramite la negoziazione assistita,
- innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Negoziazione assistita
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura è possibile:
sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli.
L’avvocato, una volta ottenuto l’eventuale nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
L’accordo da inoltrare al Comune di Genzano di Roma, firmato digitalmente, potrà essere inviato dall’avvocato via pec al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it