Gli elettori affetti da gravi infermità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore, un familiare o un’altra persona liberamente scelta purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Sono considerati elettori affetti da infermità:
- i non vedenti,
- gli amputati delle mani,
- gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.