Dal 2014 è offerta la possibilità ai coniugi che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio consensualmente di concludere una convenzione di negoziazione assistita con la presenza di almeno un avvocato per parte.
L’accordo così è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli.
L’avvocato, ottenuto il predetto nulla osta, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.