La tassa sui rifiuti tramite l’applicazione di una tariffa puntuale avente natura tributaria (TARIP) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, da Volsca, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
secondo l'origine in:
- rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
- rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
secondo le caratteristiche di pericolosità in:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi.
Pagamento della tassa per chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali ed aree ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti.
Presentazione delle denunce
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui:
- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.
Tariffe, riduzioni, agevolazioni
Le tariffe per la propria utenza sono visionabili nell'allegato Art. 14 Regolamento.
Riduzione tariffaria per le utenze domestiche che avviano rifiuti al compostaggio
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione prevista dall’art.11 del vigente Regolamento Albo Compostatori. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
Riduzione tariffaria per produzione rifiuti speciali
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.