A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque occupi aree di suolo pubblico, comprese aree di mercato anche in strutture attrezzate
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
Descrizione
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
Come fare
Per l’assolvimento dell’obbligo di istanza finalizzato al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico, comprese aree di mercati anche in strutture attrezzate
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 19/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall’ufficio del canone unico patrimoniale (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad
autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo
all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione.
Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7 e seguenti.
L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Tipi di occupazione
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per
l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Occupazioni occasionali
Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz’ora e di superficie superiore a mezzo mq, vale la disciplina dell’occupazione ordinaria, con una tendenziale semplificazione della procedura. L’Ufficio comunale competente potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Occupazioni d’urgenza
Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico da documentare adeguatamente, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
Tipologie particolari di occupazioni di suolo pubblico sono dettagliate nel Regolamento CUP dall’art. 50 all’art. 59.
Cosa serve
- Modulo per istanza finalizzata al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico (compilato in ogni sua parte)
- Copia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Eventuale delega (copia documento di identità delegante e delegato);
- Planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall’ufficio del canone unico patrimoniale (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione)
- Relazione tecnica e incarico alla Ditta installatrice (che attesti anche la sicurezza dell’eventuale installazione);
- Copia di apertura Scia e Visura Camerale.
- Marca da bollo da euro 16,00, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972)
Cosa si ottiene
Concessione ad occupare suolo pubblico, comprese aree di mercato anche in strutture attrezzate.
Tempi e scadenze
Quanto costa
- Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla richiesta di concessione di occupazione suolo pubblico;
- pagamento del canone unico patrimoniale secondo le tariffe in vigore;
- una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla concessione stessa al rilascio dell’autorizzazione.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Palazzo comunale, Via Italo Belardi 81, 00045
Casi particolari
Documenti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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