Decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio potrà essere formulata autonomamente dall’altro genitore senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione.
Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Affidamento esclusivo
Occorre l’assenso di entrambi i genitori.
Affidamento rafforzato o superesclusivo
Di solito nei provvedimenti di affidamento della prole viene disposto genericamente che il genitore affidatario possa adottare le decisioni di maggior interesse per il minore senza entrare nel merito. Tuttavia l’ambito d’intervento è riferito alla vita scolastica e alle necessità mediche senza alcun riferimento all’eventuale espatrio del minore.
Considerato che al genitore non affidatario non è stata sospesa né revocata la responsabilità genitoriale, discende che, non contenendo il provvedimento in maniera esplicita la specifica indicazione relativa al rilascio di documenti validi per l’espatrio, occorra necessariamente acquisire anche l’assenso del genitore non affidatario o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Infatti non è sufficiente che il giudice abbia disposto che “l'affidatario eserciti in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per il minore" poiché l’assenso previsto dall’art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 1185/1967 è norma speciale, che attribuisce comunque tale decisione ad entrambi i genitori, salvo i casi di decadenza della responsabilità genitoriale (Cfr. Circolare n. 7 del 15 marzo 2012 del Ministero dell’Interno - Direzione centrale servizi demografici; nota prot. 0065416 del 26/06/2018 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Fasc. n. 3/1/1 - 79 (2018) del 18/05/2018 del Ministero della Giustizia).
L'affidamento esclusivo e quello super esclusivo sono provvedimenti che non eliminano la responsabilità genitoriale del genitore non affidatario. L'assenso all'espatrio per il figlio minore è un atto di straordinaria amministrazione espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di passaporto, che, come è noto, si applica anche alla carta di identità valida ai fini dell'espatrio.
Pertanto, non servirà né l’assenso del genitore non affidatario né l’autorizzazione del giudice tutelare solo nel caso in cui nel provvedimento di affidamento il giudice abbia disposto espressamente che il figlio minore può ottenere il passaporto e/o la carta di identità valida per l’espatrio con il solo consenso del genitore affidatario.
Affidamento famigliare
È necessario acquisire l’assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l’assenso da parte dei soggetti affidatari.
Minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo
La richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l’assenso da parte dei soggetti affidatari.
Minore adottato in casi particolari
La richiesta del documento deve essere fatta dall'adottante e, nel caso questi sia coniugato, anche dal coniuge.
Interdizione di uno dei genitori
Per l’ottenimento della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell’altro genitore.
La minore età di uno o di entrambi i genitori
La norma di settore non prevede alcuna limitazione circa l’età minima che deve avere il genitore per poter esercitare la responsabilità genitoriale, pertanto, la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere rilasciata dal genitore anche se minorenne.
Morte del genitore
La richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio dovrà essere presentata dal genitore superstite.