Le fotografie, presentate personalmente dall'interessato munito di un documento di riconoscimento valido, sono legalizzate dalle amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 445/2000.